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I.N.A.I.L.

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This entry was posted on 5/21/2007 9:26 AM and is filed under Medicina Legale.

La previdenza sociale nasce in Italia nel XIX secolo, sulla scorta di quanto già accaduto in altri Paesi industrializzati, visto che l’industrializzazione portava con se un maggior numero di infortunui e di disagi rispetto alle attività agricole.

Il sistema delle assicurazioni sociali nasce sulla scorta di sistemi previdenziali volontari, nati spontaneamente fra gli operai che si chiamavano società di mutuo soccorso (mutue), e di enti privati già esistenti.
Nel modello iniziale l’intervento protettivo è limitato al verificarsi di un rischio, giuridicamente circoscritto, e in base al rischio corso dall’assicurato viene corrisposto un premio. In cambio di questo, l’assicurazione protegge il cittadino dal verificarsi di eventi che possano metterlo nella condizione di essere parzialmente o totalmente inabile al lavoro, attraverso delle precise e definite prestazioni. Il cittadino è assicurato obbligatoriamente se lavora.
Il premio assicurativo è pagato dal lavoratore o dal datore di lavoro (spesso oggi una gran parte di questo premio viene corrisposto dallo Stato), mentre l’ente assicurativo da un riasarcimento in caso di danno che è parziale rispetto al danno subito. Il SSN si accolla invece la quasi totalità delle spese e dei servizi necessari al cittadino che ha subito il danno.

Questo modello è diverso ovviamente dal concetto di sicurezza sociale, in cui si erogano gratuitamente e comunque dei servizi di salute ai quali tutti i cittadini possono accedere, si prospettano interventi di prevenzione e di protezione della salute pubblica, eccetera. Le assicurazioni sociali riguardano:
  • Rischio professionale o del lavoro: → infortunio e malattie professionali → INAIL
  • Rischio non professionale e pensionistico → invalitidà, vecchiaia, superstiti → INPS
  • Rischio non professionale e non pensionistico → disoccupazione involontaria → INPS
Due sono quindi gli enti che tutelano il rischio del cittadino: l’ Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, che si occupa dei cittadini lavoratori, e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, che si occupa dei rischi generici e dell’invalidità.

Attenzione: da non confondere il concetto di INPS e di previdenza sociale con quello di sicurezza sociale: il primo è una assistenza infortunistica e di invalidità, diretta quindi a cittadini in particolari condizioni. La sicurezza sociale è tutta l’organizzazione dei servizi di salute erogati dallo Stato a tutti i cittadini sul territorio, e si può in larga parte identificare con il SSN.



Struttura e funzionamento dell’INAIL
  • Gestione:ministero del lavoro e della previdenza sociale gestiscono l’INAIL, il quale si occupa della tutela di tutte le categorie professionali esclusi i ferrovieri, che afferiscono ad istituzioni parallele ma autonome.
  • Lavorazioni protette: i criteri di pericolosità del lavoro sono due:
    • Nell’industria: impiego di macchinari e strumenti di particolare pericolosità
    • Nell’agricoltura: tutte le lavorazioni di carattere agricolo e forestale
    • Tutte le lavorazioni che possono associarsi con qualsiasi fattore di rischio professionale
  • Lavoratori protetti:
    • Operai che prestano manodopera alle dipendenze di terzi, in maniera fissa o temporanea
    • Artigiani che prestano servizio nelle imprese, inclusi i titolari
    • Lavoratori autonomi del commercio, del settore pubblico che prestano impiego prevalentemente operaio
    • Lavoratori agricoli e forestali, autonomi o subordinati
    • Medici esposti al rischio radiologico
Per i medici esposti al rischio di sostanze radioattive o radiologico c’è una indennità stabilita nel 1958 e caratterizzata da una assistenza sanitaria, rendita per inabilità permanente, rendita ai superstiti, assegno una tantum ai familiari in caso di morte, fornitura di apparecchi di protesi. Il titolare delle apparecchiature è quello a cui spetta l’onere del premio assicurativo. Il soggetto è protetto per 30 anni dalla cessazione dell’esposizione al rischio.

In ogni tipo di assicurazione di lavoro INAIL c’è:
  • Pagamento del premio da parte del datore di lavoro
  • Assicurazione automatica (anche se il datore non ha pagato il premio, con sanzione per quest’ultimo)
  • Prestazione sanitaria illimitata in riferimento agli infortuni o malattie professionali
  • Le concause del danno sono irrilevanti nel danno: a differenza delle assicurazioni private, l’INAIL paga tutto anche se il danno è aggravato o in parte derivato da concause già presenti nel soggetto che lo ha subito.


Infortunio

L’infortunio è l’evento abnorme che, estraneo al normale andamento del lavoro, porta un evento o fattore lesivo improvviso e violento promosso dal lavoro a contatto con l’organismo del lavoratore, e ne provoca alterazione dell’integrità psico-fisica con conseguente inabilità temporanea o permanente al lavoro o la morte.
L’inabilità permantente deve essere tale per più di tre giorni.
Dunque l’infortunio comprende tre elementi:
  • La causa violenta: il concetto di violenza è un concetto cronologico. Una causa violenta è una causa che agisce in poco tempo, bruscamente, come un investimento, una fuga di gas, una caduta di oggetto pesante. Il concetto di rapidità d’azione riguarda però solo il contatto con l’organismo, non le conseguenze sulla sua salute che possono rendersi visibili anche molto dopo. Il limite temporale che solitamente si da per indicare il tempo in cui una causa agisce in modo violento è un turno di lavoro. Questo limite può essere variato se le parti in causa sono d’accordo, non essendo esso fissato dalla legge. La causa può anche non essere esteriore all’organismo, potendo anche esso essere danneggiato per uno “sforzo violento” connesso al lavoro. La forma materiale della causa può essere qualunque: fisica, chimica, termica, biologica. Il rapporto diretto fra la causa e il danno è un po’ particolare rispetto al concetto penalistico di equivalenza delle cause. Qui una causa sopravvenuta o presistente non viene considerata come interruttrice del rapporto di causa, a meno che non sia essa stessa da sola capace a provocare il danno.
  • Occasione di lavoro: l’altro elemento essenziale nel concetto di infortunio è che il contatto fra la causa lesiva violenta e l’organismo del lavoratore avvenga durante una occasione di lavoro. L’occasione può essere proprimante l’attività lavorativa (e si parla di rischio di lavoro diretto o specifico), oppure indiretta o rischio generico aggravato. Questa dizione deve essere intesa in un senso molto ampio: si intende infatti tutelare il cittadino lavoratore in senso generico, e in questo caso il motivo “di lavoro” diventa una aggravante del rischio corso. Viene quindi considerato un rischio generico aggravato un qualsiasi rischio corso in generale dai cittadini (ad esempio quello di essere investiti per strada), ma aggravato da motivi di lavoro (ad esempio essere investiti per strada mentre faccio il vigile, o mentre faccio il postino, o mentre vado al mio luogo di lavoro).
In questo senso si può parlare di tutela previlegiata del lavoratore rispetto ai rischi corsi dalla popolazione generale. Eventi di ordine naturale o fortuita possono essere indennizzati quando siano resi più probabili o in qualche modo connessi con eventi di ordine lavorativo. Un esempio può essere il contadino folgorato sul campo, che viene indennizzato a differenza dello scalatore sportivo folgorato in montagna, o i lavoratori di una segheria posta in prossimità di una diga: se la diga si rompe o tracima, il loro infortunio può essere indennizzato, ma non quello dei gitanti che sono stati anche loro travolti, in quanto il trovarsi sul luogo per motivi di lavoro li ha esposti ad un rischio maggiore di quello degli altri cittadini.
Una considerazione a se si applica all’infortunio in itinere, una condizione che si verifica in maniera molto frequente e che riguarda la possibilità che il soggetto incorra in un infortunio stradale o ferroviario o aereo connesso a motivi di lavoro, uso di mezzi della ditta, trasporto di materiali di lavoro su strada pericolosa, o per le vie che portano al lavoro. In determinati Paesi il rischio di infortunio in itinere è protetto da norme speciali.
  • Danno derivato dall’infortunio: il terzo requisito per cui un infortunio sia protetto dalla legge è che ne derivi un danno definito, come:
    • Morte: necessità di accertamento medico legale fra danno e causa di morte
    • Inabilità permanente: una volta superata la fase di acuzie della patologia causata dal danno, si valuta se questa costituisce una malformazione permanente che compromette il lavoro. Questa inabilità può essere parziale o totale nei confronti del lavoro, ma comunque sempre permanente. Inoltre si definisce come una compromissione generica dell’attitudine al lavoro, non soltanto in senso fisico, ma anche psicologico ed estetico. Il risarcimento è fatto in base al livello di invalidità percentuale, come rendita fissa e non come capitale (modello che offre più garanzie a lungo termine). Ogni due anni, per i primi 6, l’INAIL fa una revisione dell’invalidità concessa, e l’ultima viene fatta al decimo anno.
    • Inabilità temporanea al lavoro: non c’è distinzione fra totale o assoluta, in quanto il lavoratore infortunato si astiene automaticamente del lavoro per facilitare la guarigione anche se non completamente impedito. Per i primi 3 giorni il danno lavorativo è a carico del datore di lavoro, poi subentra l’INAIL.



Prestazioni erogate dall'INAIL


Si distinguono in economiche e sanitarie:

Prestazioni economiche
  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea a partire dal 3° giorno (i primi 3 a carico del datore di lavoro)
  • Rendita per inabilità permanente parziale o assoluta
  • Assegno per l’assistenza personale continuativia agli invalidi del lavoro
  • Rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte
  • Assegno mensile permanente alla vedova e agli orfani di un grande invalido del lavoro (80%) morto per cause non concernenti il lavoro

Prestazioni sanitarie
  • Cure mediche e chirurgiche (erogate dal SSN)
  • Fornitura di apparecchi di protesi
Le cure mediche e chirurgice sono considerate tutte quelle necessarie al recupero parziale o totale dell’attività lavorativa e possono essere erogate in ogni momento successivo all’ìnfortunio, o della malattia, anche quando sia finita la fase di inabilità temporanea, purchè per ridurre l’inabilità. Le cure possono essere ordinarie, disposte dal SSN, o specifiche, cioè disposte dall’INAIL, o fornitura di protesi.
Il lavoratore sottoposto a cure sanitarie per infortunio o malattia professionale può rifiutarsi di eseguirne una o tutte: in ogni caso percepisce il rimborso delle spese previste per la cura dell’infortunio, ma la sua invalidità viene “diminuita” fino al livello che si stima sarebbe stato raggiunto con le cure prescritte dall’INAIL. Il cittadino può comunque discutere di questo contro l’INAIL evocando il fatto che per legge nessuno può essere curato senza consenso (ma dove non esiste disposizione di legge diffente!).

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