Il codice civile nasce nel 1942 e regola i rapporti civili fra i cittadini. Lo Stato interviene se chiamato in causa a regolare lo stabilirsi dei fatti. Lo Stato e i suoi organi (Regioni, Comuni, Enti) possono intervenire anche come privati, ad esempio nel caso di un comune che compra o vende un terreno eccetera.
Infatti il concetto giuridico di persona è diverso da quello di individuo, e comprende sia l’individuo singolo che gli enti, le associazioni eccetera.
Capacità giuridicheAlla nascita ogni individuo diventa titolare di diritti e di doveri, acquisendo così la dignità giuridica di persona. Il diritto alla vita viene acquisito anche prima della nascita come già visto. Il concetto di nascita implica il distacco dall’alvo materno e la vita autonoma. Per il codice civile e l’acquisizione dei diritti relativi non è necessario il concetto di vitalità.
La tutela giuridica si acquisce, quindi, alla nascita.
La capacità di agire, ossia la capacità civile di compiere atti giuridicamente rilevanti, si acquisisce invece al compimento del diciottesimo anno di vita. Questo è significativamente diverso da quello che riguarda la maturità penale, che invece si ha a 14 anni, in quanto implica la capacità di autodeterminarsi e gestirsi al di fuori dei convincimenti indotti da terzi. Esistono anche a questo proposito delle eccezioni, dette emancipazioni, che derivano da eventi particolari.
- Matrimonio: il matrimonio può essere contratto, per gravi motivi, anche dopo i 16 anni, e da diritto ad una emancipazione che permette l’esecuzione di atti giuridici che non eccedano l’ordinaria amministrazione. Per gli altri è stabilito un curatore, che deve autorizzarli. Nel caso di un minore sposato con soggetto maggiorenne, questo curatore è il coniuge.
- Lavoro autonomo: il ragazzo che lavora, oltre i 14 anni, ha il diritto di essere pagato e di gestire da solo le entrate che entrino dal suo lavoro.
In ogni caso sono suscettibili di essere annullati tutti gli atti che derivino da una persona che si provi essere stata, per qualsiasi causa anche transitoria, incapace di intedere e di volere al momento dell’azione.
Sotto ai 35 anni è impossibile adottare un infante, e fra adottante e adottato deve esistere una differenza di almeno 18 anni di età (oggi esistono delle modifiche in proposito).
Interdizione ed inabilitazioneIn due casi è prevista la possibilità di togliere ad individui l’intera capacità legale (interdizione) o limitarla ad atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione (inabilitazione).
A differenza della non imputabilità penale, il provvedimento è duraturo.
Interdizione giudiziale
Viene pronunciata dal giudice su richiesta degli aventi diritto (cioè delle persone giuridiche) per il maggiore di età o il minore emancipato, quando esso:
- Si trovi in condizioni di abituale infermintà mentale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Questo vale anche per il cieco o il sordomuto dalla nascita quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. In questo il giudice ha l’obbligo di esaminare il soggetto, ed eventualmente di richiedere la consulenza di un tecnico.
Devono essere dimostrati la ricorrenza di una infermità di mente, la sua abiutualità, e l’incapacità ad essa correlata di provvedere ai propri interessi.
L’infermità di mente, come già detto, deve essere una patologia psichica oggettivabile clinicamente. La sua ricorrenza ammette periodi di transitoria lucidità che però non possono essere garanzia di un comportamento coerente e lucido da parte del soggetto nei confronti degli interessi da salvaguardare.
Gli interessi in questione sono non soltanto quelli economici, ma anche quelli morali.
Inabilitazione
E’ un provvedimento meno grave, che può essere preso per:
- Soggetti infermi di mente con uno stato non abbastanza grave da essere interdetto
- Soggetti dediti ad uso abituale di sostanze stupefacenti che mettono se stessi o la famiglia in gravi condizioni economiche
- Il cieco e il sordomuto dalla nascita che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente ma che non siano comunque in condizioni di inabilità così grave da non provvedere completamente ai loro interessi tanto da essere interdetti.
Quando ne ricorrono i presupposti, la persona può essere inabilitata, mentre quando ricorrono i presupposti per l’interdizione è obbligatorio farlo. Il provvedimento di inabilitazione può essere revocato, e quello di interdizione trasformato in inabilitazione quando ricorrono le condizioni.
Il deficit di mente deve essere tale da consentire lo svolgere di attività elementari.
Il caso più comune è quello della prodigalità, in cui deve esserci insita una incapacità di intendere: le spese possono essere anche motivate da cause nobili o valide, ma il soggetto trascura i bisogni familiari elementari.
Responsabilità civile e risarcimento del danno alla personaLa responsabilità civile insorge quando un azione od omissione dolosa o colposa provca un danno ingiusto ad una persona giuridica, e consiste nell’obbligo al risarcimento del danno.
Per danno ingiusto si intende un danno economico che non è previsto dalla legge, e che sia in rapporto di causa con l’azione commessa dal reo.
Ci possono essere due tipi di responsabilità civile.
Responsabilità extracontrattuale
Sancita dall’articolo 2043, si caratterizza per un danno perpetrato a carico di un soggetto con il quale non si avevano rapporti giuridici di nessun tipo (come ad esempio in un incidente stradale).
Questa responsabilità si chiama anche Aquiliana, dalla Lex Aquilia del Diritto Romano che stabilì nel III secolo A.C. il risarcimento per danno da fatto illecito anche se involontario.
Mentre la responsabilità contrattuale prevede la violazione di norme e decreti del contratto in questione, qui l’illecito può non essere previsto espressamente dal codice civile, ma violare comunque regole fondamentali della convivenza o del vivere civile.
Il livello di colpa necessario per assumere una responsabilità extracontrattuale è detto lievissimo, in quanto si ritiene implicito che nell’esercizio delle funzioni pubbliche, qualunque esse siano, bisogna fare di tutto per essere diligenti, prudenti e periti.
Un altro elemento della responsabilità extracontrattuale è quello che le prove del danno subito devono essere presentate dalla persona offesa. Questo a meno che sia necessario che il ritenuto responsabile debba invece dimostrare il contrario.
Le condizioni di esclusione dalla responsabilità civile sono:
- Legittima difesa
- Danno causato da incapace di intendere e di volere (salvo che l’incapacità derivi da sua colpa, come nella guida in stato di ebbrezza)
- Stato di necessità (in questo caso è dovuta una indennità stabilita dal giudice)
Responsabilità contrattuale
Si tratta in pratica della prestazione non soddisfacente a riguardo di un contratto stipulato con la persona offesa.
Nell’articolo 1176 si usa l’espressione di “diligenza del buon padre di famiglia” per indicare la necessità di compiere il lavoro in maniera competente e responsabile, ma senza la pretesa che sia un opera di alto contenuto tecnico o un “capolavoro”. Questo tipo di responsabilità esige quindi, per scattare, una colpa di grado intermedio, e l’onere di provare la propria innocenza spetta al presunto reo.
Così un professionista che viene accusato deve provare che il danno si è verificato per cause a lui estranee, altrimenti deve risarcire obbligatoriamente. Si risponde sempre per colpe lievi, mentre le colpe lievissime vengono perdonate.
L’articolo 2236 tutela inoltre il lavoratore con il fatto che il danno può verificarsi in una situazione in cui è richiesta particolare perizia tecnica o si verificano problemi di speciale difficolta. Il tal caso “il prestatore di opera non deve rispondere dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Il medico spesso si trova in una condizione diversa, in quanto se lavora per un ospedale la responsabilità contrattuale è a carico dell’ente, con il quale il paziente ha stipulato il contratto.
Rimane però la responsabilità contrattuale diretta del medico quando la colpa è grave (responsabilità extracontrattuale).
Inoltre c’è sempre il reato penale.
Infine, adesso è stata aggiunta la responsabilità da contatto, che è molto simile a quella da contratto e riguarda il medico che visita e “tocca” il paziente.
Il risarcimento del dannoRisarcimento del danno patrimoniale
Secondo l’Art. 2058 il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno in forma specifica, se questo è possibile in tutto o in parte, cioè con il ripristino delle condizioni che si avevano prima del fatto dannoso.
Quando si tratta di danno alle persone, però il risarcimento è possibile in questa forma solo in parte.
Si ha quindi un risarcimento monetario in cui vengono considerati diversi fattori:
- Danno emergente: spese reali sostenute per ricoveri, trasporto all’ospedale, cure, controlli medici, assistenza, o per la eliminazione o l’attenuazione di alcuni danni permanenti (protesi dentarie, chirurgia estetica, eccetera)
- Mancato guadagno: il tempo in cui, per assenza dal lavoro, il soggetto non percepisce in tutto o in parte il normale introito dell’attività lavorativa. Si chiama anche incapacità lavorativa temporanea
- Danno da ridotta efficienza della persona: quando cioè per le conseguenze della lesione non è possibile ripristinare il normale stato biologico e quindi si presume che la persona non potrà più svolgere determinate attività o lavori. La capacità lavorativa si distingue in generale o specifica. La specifica indica l’incapacità di svolgere l’attuale attività lavorativa, mentre la generale è valida soprattutto per il bambino o il giovane, che deve scegliere il lavoro da fare e che ad esempio perde un dito o una mano e non potrà fare il pianista. E’ il giudice che fa una valutazione equitativa (ossia non necessariamente esatta, dato che è impossibile farla esatta) del danno provocato. Si chiama anche incapacità lavorativa permanente.
Risarcimento del danno morale e biologico
Quelli visti fino ad ora sono i danni così detti patrimoniali, mentre invece ci sono i danni detti extrapatrimoniali, così detti morali. Questi non implicano il danno economico da ridotta capacità lavorativa, ma sono una valutazione della sofferenza, disagio, dolore o resiudui psichici in timori, paure eccetera che la vittima ha subito. Non sono contemplati in diritto civile, ma scattano quando c’è un reato penale e possono essere considerati una pena accessoria.
Tutto questo parte dal concetto di salute come bene patrimoniale, intendendo la salute come lo stato di benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo, e intesa come suo diritto fondamentale. Altre dizioni erano poi state inventate prima che l’articolo 2059 tutelasse il danno morale. I medici legali nel 1920 avevano coniato il termine di danno alla vita di relazione (mai usato nel codice civile).
Oggi in questo concetto di danno morale è compreso tutto, sia il danno di relazione, che quello psicologico, e anche quei danni che possono essere pesanti per l’individuo ma di modesta influenza sulla sua attività lavorativa (o perché riguardano parti del corpo non usate nel lavoro, o perché il soggetto è già anziano o inabile), e che non possono essere risarciti come danno patrimoniale.
Esiste anche il concetto di danno futuro¸ ossia quel danno che si crea al soggetto per la impossibilità, causata dall’illecito, di acquisire una capacità che avrebbe posseduto (ad esempio la castrazione di un bambino → perdita della possibilità di acquisire una maturità sessuale), oppure il danno che conseguirà sicuramente, secondo l’evoluzione clinica della lesione, al danno attuale (ad esempio esiti cicatriziali deformanti o artrosici, secondo la concezione evolutiva di malattia).
Valutazione del danno biologico
Il danno biologico è il danno provocato alla persona.
La valutazione oggettiva del danno alla persona è fatta principalmente tramite la consulenza medico-legale. Per far questo, si prendono in condiserazione tre aspetti:
- Natura ed entità delle lesioni
- Durata e grado dell’incapacità provocata dalle lesioni (menomazione)
- Natura ed entità di eventuali traumi permantei con quantificazione della ridotta efficienza
La valutazione e l’analisi delle lesioni è identica a quella che si fa in campo penalistico, essendo però diversi gli aspetti giuridici e lo scopo dell’analisi, che non è dimostrare il dolo e la crudeltà di chi le ha inferte, ma valutare quantitativamente la riduzione dell’efficienza (lavorativa, psicologica, relazionale) della persona.
Allora sarà importante valutare nella durata della menomazione non solo la durata clinica della malattia, ma anche il tempo richiesto per cure e controlli, il periodo di convalescenza, dei trattamenti riabilitativi, laddove la lesione in senso penale risulta misurata nel tempo solo per il suo periodo di evoluzione (più o meno di 20 giorni o di 40 giorni).
E gli esiti delle lesioni devono essere valutati in senso prognostico tenendo conto anche delle caratteristiche e delle attitudini della persona, e delle caratteristiche che le danno valore. I danni sono diversi, ad esempio:
- Frattura delle dita e del polso in un calciatore o in un pianista
- Zoppia in orefice o in sciatore
- Frattura del polso in un tennista
Per questo motivo si usa valutare il danno in termini di percentuale rispetto al livello che si aveva prima dell’accidente (definito 100%). Questo sia per oggettivare le perizie e i pareri, sia per avere un punto di riferimento per stabilire poi la quota di risarcimento.
Questo modo di risarcire il danno è “uguale per tutti”, a meno che non siano presenti attività sportive particolari o compromissione di particolari capacità lavorative.
Esistono delle tabelle oggettive per valutare il risarcimento sulla base di una capacità lavorativa generica¸ in cui la base è il guadagno realizzato al momento delle lesioni. Questo viene considerato sulla base delle dichiarazioni dei redditi o certificazione prodotta dal datore di lavoro. E’ ammesso dimostrare che il guadagno è maggiore, ma con il rischio di venir segnalati all’ufficio delle imposte dirette.
Per i bambini o gli anziani, il guadagno viene calcolato con una somma non inferiore a tre volte la pensione sociale minima. Infine, si può corrispondere un vitalizio non inferiore al minor guadagno realizzato.