Il medico curante inizia l’iter burocratico connesso agli infortuni sul lavoro con l’obbligo di denunciare particolari condizioni di infortunio e di malattia (descritte oltre) e in ogni caso l’obbligo di certificare, quando richiesto, infortuni o malattie professionali.
Esso inoltre ha il compito di esprimere un parere medico sulla natura delle malattie professionali, sulla natura dell’evento causante il rischio (spesso di tipo biologico, come lo sforzo o la contaminazione), e sul rapporto di causa effetto fra la patologia o il danno e l’evento lesivo connesso al lavoro.
Certificazione e denuncia di infortunio o malattia professionale
La denuncia spetta al datore di lavoro, ma essa deve essere corredata da un cerificato medico di infortunio o malattia professionale. Il datore di lavoro, se il certificato indica una inabilità della durata di oltre tre giorni, invia all’INAIL la denuncia entro due giorni.
Se l’infortunio è mortale, o da atto ad inabilità al lavoro per oltre 30 giorni, il datore deve porre denuncia anche all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, qualora non esista un datore di lavoro, o nel caso di infortunio agricolo, la denuncia spetta al medico (certificato denuncia).
Dal 1973, inoltre, il medico è obbligato a porre denuncia di determinate malattie professionali, indicate nel decreto ministeriale del 18/4/1973. Questa denuncia va fatta all’USL, e non all’INAIL, e non è la stessa cosa di quella trattata qui di seguito.
Il medico che presta le prime cure è tenuto a produrre il primo certificato medico di infortunio nell’apposito modulo che correda la denuncia. Questo certificato indica le generalità dell’operaio, la sede e causa della lesione, la sua natura, l’ora dell’infortunio eccetera, e anche indica le concause precedentemente presenti.
Lo stesso modulo, con le stesse procedure, viene usato per la malattia professionale. In questo caso sarà indicata la data di insorgenza dei primi sintomi, il domicilio dove è ricoverato il malato, eccetera.
Nel caso di lavoratore autonomo, titolare, artigiano o lavoratore agricolo il certificato-denuncia viene fatto dal medico che presta soccorso, qualora la lesione riscontrata porti una inabilità per oltre tre giorni. In più rispetto al certificato semplice, questo contiene anche una relazione particolareggiata sulle cause dell’incidente, e in relazione a violazione di norme specifiche sulla prevenzione degli infortuni.
Per la malattia professionale contratta in agricoltura il paziente ha l’obbligo di presentarsi al medico entro 15 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Reati relativi alla compilazione, termini di presentazione o inesattezze sui certificati sono puniti con ammenda. L’obbligo della certificazione (di tutti i tipi ricorre per tutti i MMG e i sanitari ospedalieri).
Valutazione dell’inabilità temporanea
Consiste nella identificazione del tempo di inizio e di fine della incapacità del soggetto di svolgere abitualmente il suo lavoro. Nell’infortunio l’inizio è quello dell’infortuinio stesso, nella malattia professionale lo stabilisce il medico.
Il tempo necessario alla ripresa dell’attività lavorativa può essere diverso dalla malattia e dalle sue conseguenze cliniche, in quanto implica il recuperi di forze, abilità e sicurezza psicologica per riprendere il lavoro nel modo abituale.
Nel primo certificato il medico inserisce una valutazione prognostica di questa inabilità (oppure indica la morte avvenuta o la possibilità di inabilità permanente). Se l’inabilità temporanea prosegue oltre il tempo indicato dal medico, esso redige il certificato di continuazione di inabilità, dove fa una nuova prognosi e una relazione sullo stato della malattia e delle cure eseguite. Questo certificato può essere ripetuto più volte.
Alla fine viene prodotto il certificato definitivo, in cui si indica la data dell’infortunio o della malattia professionale, la diagnosi definitiva, si indica il tempo di assenza dal lavoro definitivo, ed eventuali postumi di malattia.
Valutazione dell’inabilità permanente
Questo compito consiste nello svolgere una analisi quantitativa del danno che viene prodotto da un infortunio o da una MP in maniera irreversibile.
Esistono allo scopo delle tabelle casistiche che assegnano un punteggio ad ogni singolo danno verificatosi, dal quale si può ricavare abbastanza bene il punteggio del danno a cui ci si trova davanti.
In questo caso è importante il ruolo delle concause presistenti di inabilità:
- Che determinano un concorso di inabilità: patologie presistenti a carico dello stesso organo (in senso giuridico) colpito dall’infortunio o dalla MP. Se anch’esse derivano da eventi assicurati, allora si fa una valutazione globale del danno. Se invece il danno precedente non è di natura lavorativa, si usa la formula di Gabrielli, dove il danno indennizzabile è dato dalla differenza di capacità lavorativa prima e dopo l’infortunio, diviso la capacità lavorativa prima dell’infortunio (ossia la variazione percentuale di capacità lavorativa provocata dall’infortunio).
- Concause che determinano una coesistenza di inabilità: patologie presistenti ma a carico di un altro organo rispetto a quello colpito dall’infortunio. Se non ci sono rapporti di lavoro con queste cause, non si considerano, altrimenti vengono anch’esse integrate nel calcolo dell’indennità ma in misura complessa.
La revisione dell’invalidità assegnata può essere richiesta all’assicurato. Essa ha come caratteristiche:
- L’obbligo dell’assicurato di sottoporvisi
- Non può essere richiesta oltre 10 anni per l’infortunio e oltre i 15 per la MP, secondo scadenze stabilite per legge
- In caso di silicosi e asbestosi le revisioni possono essere chieste per tutta la vita.
Valutazione della morte
Il medico legale deve stabilire il rapporto di causa fra l’evento morte e il danno, sia che avvenga rapidamente che tardivamente. Sia per gli infortuni che per le MP l’insorgenza di concause di morte non interrompono il nesso causale se viene mantenuto il rapporto patogenitico. L’unica eccezione sono le malattie CV e respiratorie in asbestosi e silicosi, che mantengono sempre il rapporto di causa.
Denuncia obbligatoria di malattie professionali all’USL
Qualora il medico venga a conoscenza di malattie professionali indicate nell’elenco del decreto ministeriale del 1973, esso ne deve fare denuncia alla’autorità sanitaria locale. Tale obbligo compete al medico per tutte le malattie professionali della lista, riguarda qualsiasi medico, ma è particolarmente vincolante per il medico di fabbrica. Questo ha un ruolo preventivo.
Altre prestazioni
Il pretore o l’autorità giudiziaria può richiedere l’intervento del medico per:
- Inchiesta per accertamento delle circostanze dell’infortunio
- Autopsia
- Prove di laboratorio