La responsabilità civile del medico nei confronti del paziente non è sempre strettamente personale come invece è nell’ambito penale: si ritiene invece che il soggetto che contrae un rapporto di utenza con il servizio sanitario debba rivalersi sulla struttura in caso di danno civile.
Ai medici dipendenti si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello stato, salvo i casi di danno ingiusto, ossia quello commesso per colpa grave o per dolo, nel qual caso l’onere del risarcimento ricade sempre sull’ente, ma esso può rifarsi sul medico.
Si evidenziano quindi tre tipi di rapporti civili:
- Medico-struttura: rapporto di tipo contrattuale
- Medico-paziente: rapporto di tipo non contrattuale
- Struttura-paziente: rapporto di tipo contrattuale
In base al terzo tipo di rapporto, l’onere di provare di aver ben operato, in caso di danni all’utente, incombe all’amministrazione, che deve rispondere anche dei fatti dolosi o colposi dei propri ausialiari. La prescrizione del reato è 10 anni.
Nei confronti del medico, in base al secondo tipo di rapporto (non contrattuale), l’onere di provare il dolo o la colpa spetta al paziente, che deve anche dimostrare il dolo. In questo caso la prescrizione è di 5 anni.
A causa del fatto che spesso le conseguenze del danno si manifestano dopo molto tempo dalla prestazione avvenuta, il tempo per la prescrizione si calcola dal momento in cui il paziente comincia ad accusare il sintomo del danno, non da quando è stata eseguita la prestazione sanitaria.
Infine, in base al primo tipo di rapporto, l’amministrazione ha la facoltà di pretendere dal medico un comportamento conforme alle leggi, alle norme e al codice professionale, e di rivalersi su di esso con sanzioni amministrative che vanno dalla censura, alla riduzione dello stipendio, alla sospensione della qualifica fino alla destituzione dal servizio.
L’amministrazione ha comunque l’obbligo di assicurare i propri ausiliari. Non per ogni livello e professione l’onere e le responsabilità sono le stesse, in quanto ad ogni livello corrisponde una sempre maggiore responsabilità civile e una particolare autonomia operativa. Questo vale anche se le responsabilità sono divise assieme alla divisione dei compiti: un medico non può giustificare un suo atteggiamento colposo invocando la distinzione interna all’amministrazione delle responsabilità. Infatti ultimamente la cassazione ha introdotto il concetto che in caso di evento colposo per negligenza in un atto chirurgico, ne viene incolpato sia il chirurgo che l’assistente. Certo però che se il medico opera seguendo i regolamenti e le procedure, non può essere colpa sua la mancata sterilizzazione dei ferri.
Valutiamo qui di seguito alcuni casi particolari:
- Ruolo dell’anestesista e responsabilità di branca: nel lavoro dell’equipe polispecialistica, la responsabilità degli eventi viene attribuita tenendo conto della specifica abilitazione di ognuno. Il ruolo dell’anestesista è stabilito da una legge ad hoc (654/1954), che dispone che il medico anestesista pratica direttamente sui malati, sotto sua responsabilità, gli interventi per l’anestesia. Il chirurgo non è responsabile di questo.
- Danni agli impianti: sono imputabili al medico solo se risultano di natura tale da essere revedibili e riconsocibili ordinariamente in base alle competenze di un medico. Dove il guasto non era prevedibile e prevenibile, e dove sia non di natura fortuita, risponde l’azienda. Se il medico ha rilasciato dichiarazioni preventive di esonero da certe responsabilità, significa che queste erano prevedibili! L’art 2050 del CC sancisce che chiunque provoca danno nell’esercizio di attività pericolose risponde del danno se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- Ordine ritenuto illeggittimo dal dipendente: questi deve farne rimostranza al superiore, e se l’ordine è rinnovato per iscritto deve eseguirlo lo stesso, a meno che non si tratti di atto vietato dalla legge.
- Accettazione di malato: costituisce omissione di atti d’ufficio il non accertare le condizioni di un ammalato che giunge al PS o che viene a ricoverarsi (CASS. PEN. Sez IV, 24/4/85)
- Il rifiuto di ricovero: il medico di guardia decide sul ricovero. In caso di rifuto, esso deve rilasciare la certificazione motivata del rifiuto da consegnare al malato. Su tale certificazione deve essere scritto chiaramente che al rifiuto può essere fatto ricorso al medico provinciale o all’ufficiale sanitario (ora igiene pubblica delle USL) entro 24 dall’infermo, dai parenti o dalla persona che l’ha accompagnato.
- Rifiuto di cure da parte del paziente: inviare rapporto alla direzione sanitaria, con documentazione del rifiuto stesso firmato dal paziente. Nel caso di rifiuto di cure da parte di genitore di un minore, quando l’omissione possano compromettere l’incolumità del soggetto (es testimone di Geova che rifiuta emotrasfusione per il figlio) la prassi è informare tempestivamente l’autorità giudiziaria, che può togliere la patria potestà temporanemente.
- Interruzione di gravidanza e obiezione di coscienza: non sono esonerati gli obiettori dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, ne dal prestare la propria opera in caso di pericolo per l’incolumità della donna se il loro intervento è indispensabile.